Non si applica il divieto di circolazione:

  • per il trasporto combinato ferrovia/strada dal mittente alla successiva stazione di carico idonea o dalla stazione di scarico idonea più vicina al destinatario, ma solo per una distanza massima di 200 chilometri (percorso). Il limite chilometrico non si applica al divieto di circolazione nei giorni festivi;
  • per trasporti combinati porto/strada tra punto di carico o scarico e porto entro un raggio massimo di 150 km (arrivo o partenza). Questo limite chilometrico vale anche per il divieto di circolazione nei giorni festivi;
  • per il trasporto:
    • latte fresco e latticini freschi
    • carne fresca e prodotti a base di carne fresca
    • pesce fresco, pesce vivo e prodotti ittici freschi
    • frutta e verdura deperibili
  • per il trasporto di sottoprodotti di origine animale secondo la categoria 1 ai sensi dell'art. 8 e categoria 2 secondo l'art. 9 f) i) Regolamento (CE) n. 1069/2009
  • per l'utilizzo di veicoli di recupero, traino e salvataggio in caso di incidente o altra emergenza
  • per il trasporto di api vive
  • per voli vuoti relativi ai voli numerati 3-6